(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato; 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Finalita', oggetto e principi 
 
    1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e  delle
funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale  e  di  polizia
mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e  dei  diritti  dei
cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti  dei  servizi
funebri e di improntare le attivita' pubbliche a principi di evidenza
scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 
    2. In particolare, la presente legge: 
      a) definisce le funzioni della Regione ed individua  i  compiti
dei Comuni e le  modalita'  di  svolgimento  delle  loro  funzioni  e
servizi; 
      b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari,
le procedure relative alla polizia mortuaria; 
      c) regolamenta le condizioni e i requisiti per  assicurare  che
l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di  soggetti  pubblici  e
privati sia svolta nel rispetto  delle  finalita'  e  delle  garanzie
perseguite dalla presente legge. 
    3. Ai fini della presente legge: 
      a) nell'ambito  necroscopico  sono  ricomprese  le  prestazioni
assicurate in  via  obbligatoria  sia  dal  Comune  sia  dal  Sistema
sanitario regionale, quali il trasporto  funebre  per  indigenti,  la
raccolta  e  il  trasporto   funebre   su   chiamata   dell'Autorita'
giudiziaria  o  per  esigenze  igienico-sanitarie,  le  attivita'  di
medicina necroscopica, la dotazione di deposito  di  osservazione  ed
obitorio; 
      b)  nell'ambito  cimiteriale  e'  ricompreso  l'insieme   delle
attivita' connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali
le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni  di
spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva; 
      c) nell'ambito della polizia mortuaria  vengono  ricomprese  le
attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte  degli
enti competenti. 
    4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme
di sepoltura di minore  impatto  per  l'ambiente,  nel  rispetto  dei
diversi usi funerari propri di ogni comunita'.